Art. 25
Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura
In vigore dal 5 set 2008
Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura
1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor.
4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
6. Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all', paragrafo 3.
8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.
Storico versioni
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