Art. 44

Uso di cera d'api non biologica

In vigore dal 5 set 2008
Uso di cera d'api non biologica Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se: a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica; c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.
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