Art. 44
Uso di cera d'api non biologica
In vigore dal 5 set 2008
Uso di cera d'api non biologica
Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:
a)
la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
b)
è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
c)
la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.
Storico versioni
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