Art. 20

Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

In vigore dal 5 set 2008
Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali 1.   Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. 2.   Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione. 3.   I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. 4.   È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia. 5.   Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.
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Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali (Art. 20 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo