Art. 62
Prodotti di origine vegetale in conversione
In vigore dal 5 set 2008
Prodotti di origine vegetale in conversione
I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:
a)
è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
b)
la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
c)
il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
d)
la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all', paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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