Art. 65
Visite di controllo
In vigore dal 5 set 2008
Visite di controllo
1. L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.
2. L'autorità o l'organismo di controllo può prelevare campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica o per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica. Possono essere prelevati e analizzati campioni anche per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.
3. Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.
4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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