Art. 67
Accesso agli impianti
In vigore dal 5 set 2008
Accesso agli impianti
1. L'operatore:
a)
consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
b)
fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;
c)
presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.
2. Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'.
Storico versioni
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