Art. 67

Accesso agli impianti

In vigore dal 5 set 2008
Accesso agli impianti 1.   L'operatore: a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi; b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo; c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità. 2.   Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'.
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