Art. 84
Informazioni sulle partite importate
In vigore dal 5 set 2008
Informazioni sulle partite importate
L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:
a)
nome e indirizzo del primo destinatario;
b)
ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo:
i)
nel caso di prodotti importati a norma dell' del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;
ii)
nel caso di prodotti importati a norma dell' del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.
A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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