Art. 82
Regime di controllo
In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo
1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.
Inoltre, la dichiarazione di cui all', paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.
2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.
3. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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