Art. 80

Regime di controllo

In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.
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Regime di controllo (Art. 80 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo