Art. 81

Campo di applicazione

In vigore dal 5 set 2008
Campo di applicazione Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.
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Campo di applicazione (Art. 81 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo