Art. 83

Documenti contabili

In vigore dal 5 set 2008
Documenti contabili L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità. A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.
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Documenti contabili (Art. 83 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo