Art. 83
Documenti contabili
In vigore dal 5 set 2008
Documenti contabili
L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.
A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.
Storico versioni
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