Art. 78
Misure di controllo specifiche per l'apicoltura
In vigore dal 5 set 2008
Misure di controllo specifiche per l'apicoltura
1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell', paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.
2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.
3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.
4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.
5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.
6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.
Storico versioni
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