Art. 77
Misure di controllo sui medicinali veterinari
In vigore dal 5 set 2008
Misure di controllo sui medicinali veterinari
Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all', lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.
Storico versioni
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