Art. 86

Regime di controllo

In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprende: a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono; b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007; c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.
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Regime di controllo (Art. 86 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo