Art. 88

Regime di controllo

In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo 1.   La descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), indica: a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni; b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi; c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione; d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato; e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare. 2.   Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'. 3.   L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.
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