Art. 90
Visite di controllo
In vigore dal 5 set 2008
Visite di controllo
Le visite di controllo di cui all' comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.
L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente.
Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.
Storico versioni
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