Art. 91

Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità

In vigore dal 5 set 2008
Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità 1.   L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato. 2.   Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio. 3.   Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.
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