Art. 93
Dati statistici
In vigore dal 5 set 2008
Dati statistici
1. Entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all' del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:
a)
numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;
b)
produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;
c)
numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;
d)
dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività.
3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).
4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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