Art. 93

Dati statistici

In vigore dal 5 set 2008
Dati statistici 1.   Entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all' del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni. 2.   I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati: a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici; b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica; c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale; d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività. 3.   Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat). 4.   Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.
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Dati statistici (Art. 93 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo