Art. 95

Misure transitorie

In vigore dal 5 set 2008
Misure transitorie 1.   Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L’autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all’, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno. 2.   L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende zootecniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L’autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all’, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno. 3.   Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all’allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all’, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno. 4.   Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia. 5.   In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri. 6.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell', lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente. 7.   Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell', paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009. 8.   Durante un periodo transitorio che termina il 1o luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione: i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti; ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo. 9.   I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1o gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte. 10.   Il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1o gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.
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