Art. 94
Altre informazioni
In vigore dal 5 set 2008
Altre informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:
a)
entro il 1o gennaio 2009, le informazioni di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 e, ulteriormente, i successivi aggiornamenti delle stesse non appena disponibili;
b)
entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all', lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 relative alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
c)
entro il 1o luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento.
2. I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all' del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.
3. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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