Art. 92

Scambio di informazioni

In vigore dal 5 set 2008
Scambio di informazioni 1.   Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all', paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni. 2.   Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:889:oj#art-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scambio di informazioni (Art. 92 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo