Art. 92
Scambio di informazioni
In vigore dal 5 set 2008
Scambio di informazioni
1. Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all', paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni.
2. Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.
Storico versioni
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