Art. 87

Campo di applicazione

In vigore dal 5 set 2008
Campo di applicazione Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.
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Campo di applicazione (Art. 87 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo