Art. 72

Registro delle produzioni vegetali

In vigore dal 5 set 2008
Registro delle produzioni vegetali I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all', detto registro contiene almeno i seguenti dati: a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.
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