Art. 70
Regime di controllo
In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo
1. La descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), deve:
a)
essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;
b)
indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e
c)
specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.
2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all', paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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