Art. 8

In vigore dal 11 ago 2008
1.   L'importazione delle quantità di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', lettere da a) ad e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all', lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli , sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo. Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica. 3.   In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, primo e terzo comma, e nel rispetto dei paragrafi 4, 5 e 6, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione quando: a) viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, o b) non viene presentato l'originale del certificato di autenticità, o c) viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, ma alcuni dati non sono conformi. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, in deroga all', secondo trattino, del regolamento (CE) n. 382/2008, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune (TDC) applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione. Dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e previa verifica della conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all', secondo trattino, del regolamento (CE) n. 382/2008. 5.   La presentazione all'organismo competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (9) per la cauzione derogatoria di cui al primo comma del paragrafo 4. 6.   Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma del paragrafo 4 sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.
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