Art. 6

In vigore dal 11 ago 2008
1.   Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia. Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. 2.   Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all' applicabile alle carni originarie del paese esportatore. 3.   Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale. 4.   L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero. 5.   Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II. 6.   Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.
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