Art. 10
In vigore dal 11 ago 2008
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all’, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.
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