Art. 11

In vigore dal 11 ago 2008
1.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante il numero d'ordine 09.4002, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente; b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per il contingente tariffario di importazione recante il numero d'ordine 09.4001, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente; c) i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati: i) insieme alle comunicazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per periodo contingentale; ii) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale. 2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente. Tuttavia, a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 in conformità all' del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   Ai fini delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.
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