Art. 7
In vigore dal 11 ago 2008
1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II:
a)
sono riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
b)
si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c)
si impegnano a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. L'elenco di cui all'allegato II può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.
Storico versioni
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