Art. 5

In vigore dal 11 ago 2008
1.   La domanda di titolo di cui all’ può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo. 2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine. 3.   I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.
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