Art. 1
In vigore dal 11 ago 2008
1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato «periodo contingentale», i seguenti contingenti tariffari:
a)
60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 , nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 . Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002;
b)
2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90 , espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001.
Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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