Art. 5
Cereali e riso
In vigore dal 9 giu 2008
Cereali e riso
Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è modificato come segue:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*13) per i prodotti elencati nell'allegato I, parti I e II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*14).
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1301/2006 (*15) e (CE) n. 1454/2007 (*16).
(*13)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3."
(*14)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
(*15)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13."
(*16)
GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.»
"
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione è definito come segue:
a)
per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato;
b)
salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*17) (principio “primo arrivato, primo servito”): a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio;
c)
per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione e per i prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del quarto mese successivo al mese del rilascio.
2. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II, parte II, sezione A, del regolamento (CE) n. 376/2008 per i quali non sono state stabilite né una restituzione né una fissazione anticipata della restituzione sono validi sessanta giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento.
3. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 e 2106 90 scade entro:
a)
il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio di ciascuna campagna di commercializzazione;
b)
il 30 settembre per le domande presentate dal 1o giugno di una campagna di commercializzazione al 31 agosto della campagna successiva;
c)
30 giorni dalla data di rilascio del titolo per le domande presentate dal 1o al 30 settembre della stessa campagna di commercializzazione.
4. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19 , 1107 10 99 e 1107 20 00 scade entro:
a)
il 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1o gennaio ed il 30 aprile;
b)
la fine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1o luglio ed il 31 ottobre;
c)
il 30 settembre dell'anno civile successivo, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1o novembre ed il 31 dicembre.
5. I titoli rilasciati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 riportano, nella casella 22, una delle diciture elencate nell'allegato X.
6. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.
7. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili.
(*17)
GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»
"
3)
L' è soppresso.
4)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata dalla Commissione alcuna azione specifica ai sensi dell' del presente regolamento, dell' del regolamento (CE) n. 1501/1995 o dell' del regolamento (CE) n. 1518/1995 della Commissione (*18) e a condizione che il quantitativo oggetto delle domande di titoli sia stato comunicato a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di gare né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell', paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (*19), di cui all' del regolamento (CE) n. 376/2008. Detti titoli di esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'offerta.
2. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali non è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda.
(*18)
GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55."
(*19)
GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.»
"
5)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. La Commissione può decidere:
a)
di stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti, ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;
b)
di respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;
c)
di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.
La sospensione di cui al primo comma, lettera c), può essere prolungata in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.
3. L’interessato può revocare la domanda di titolo entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all’80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.
4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 non si applicano alle esportazioni effettuate in esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite.»
6)
L' è soppresso.
7)
L' è sostituito dal seguente:
«
Il tasso della cauzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, da costituire ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*20):
a)
per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato;
b)
salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari è di:
i)
30 euro per tonnellata per i prodotti importati;
ii)
3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione;
c)
per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione o per i titoli relativi ai prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo:
i)
20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ;
ii)
10 euro per tonnellata per gli altri prodotti.
(*20)
GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
"
8)
Gli allegati I, II, III, XII e XIII sono soppressi.
9)
L'allegato X è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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