Art. 6

Alcole etilico di origine agricola

In vigore dal 9 giu 2008
Alcole etilico di origine agricola Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è modificato come segue: 1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*21). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*22) sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008. (*21)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3." (*22)   GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.» " 2) Gli sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:514:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo