Art. 6
Alcole etilico di origine agricola
In vigore dal 9 giu 2008
Alcole etilico di origine agricola
Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è modificato come segue:
1)
All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*21). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*22) sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008.
(*21)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3."
(*22)
GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
"
2)
Gli sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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