Art. 7
Olio d'oliva
In vigore dal 9 giu 2008
Olio d'oliva
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 è modificato come segue:
1)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I prodotti dei codici NC 0709 90 39 , 0711 20 90 e 2306 90 19 per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*23). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento.
(*23)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
"
2)
L' è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:514:oj#art-7