Art. 1

In vigore dal 9 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 376/2008 è così modificato: 1) L' è sostituito dal seguente: « 1.   Fatte salve alcune deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, in particolare per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (*1) e alle relative modalità di applicazione, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati “titoli”, previsti nella parte III, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*2) e nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (*3) o istituiti dal presente regolamento. 2.   Occorre presentare un titolo per i seguenti prodotti: a) nel caso di importazioni, quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica: i) i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; ii) i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 (*4); iii) i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, del regolamento (CEE) n. 2454/93, menzionati specificamente nell'allegato II, parte I, del presente regolamento; b) nel caso di esportazioni: i) i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; ii) i prodotti indicati all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali è stata fissata una restituzione all'esportazione, anche di importo uguale a zero, o una tassa all'esportazione; iii) i prodotti esportati nell'ambito di contingenti o che richiedono la presentazione di un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito da un paese terzo e aperto in tale paese per i prodotti comunitari importati; 3.   Per i prodotti indicati al paragrafo 2, lettera a), punto i), 2, lettera a), punto iii) e 2, lettera b), punto i), si applicano l'importo della cauzione e il periodo di validità specificati nell'allegato II. Per i prodotti indicati al paragrafo 2, lettera a), punto ii), 2, lettera b), punto ii) e 2, lettera b), punto iii), si applicano modalità di applicazione specifiche relative al periodo di validità e all'importo della cauzione stabilite nella normativa comunitaria pertinente. 4.   Ai fini del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata di cui al paragrafo 1, quando una restituzione è stata fissata per prodotti non compresi nell'allegato II, parte II, e un operatore non presenta domanda di restituzione, esso non è tenuto a presentare un titolo per l'esportazione dei prodotti interessati. (*1)   GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18." (*2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*3)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1." (*4)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.» " 2) All' è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Fatto salvo l', paragrafo 3, il periodo di validità dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata è fissato per ciascun prodotto nell'allegato II.» 3) All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, l'importo della cauzione applicabile ai titoli rilasciati per le importazioni e le esportazioni è fissato nell'allegato II. Un importo supplementare è applicabile in caso di fissazione di una tassa all'esportazione. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.» 4) L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
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