Art. 2

Carni ovine e caprine

In vigore dal 9 giu 2008
Carni ovine e caprine Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue: 1) L' è sostituito dal seguente: « 1.   Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*5) per i prodotti elencati nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*6). 2.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*7). (*5)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3." (*6)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*7)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.» " 2) L' è sostituito dal seguente: « 1.   I prodotti per i quali va presentato un titolo sono indicati all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. 2.   Il titolo II del presente regolamento si applica alle importazioni di qualsiasi prodotto elencato nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*8) importato nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 (*9). (*8)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*9)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.» " 3) Gli sono soppressi.
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