Art. 2
Carni ovine e caprine
In vigore dal 9 giu 2008
Carni ovine e caprine
Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*5) per i prodotti elencati nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*6).
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*7).
(*5)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3."
(*6)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
(*7)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. I prodotti per i quali va presentato un titolo sono indicati all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Il titolo II del presente regolamento si applica alle importazioni di qualsiasi prodotto elencato nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*8) importato nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 (*9).
(*8)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
(*9)
GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»
"
3)
Gli sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:514:oj#art-2