Art. 4
Prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 9 giu 2008
Prodotti lattiero-caseari
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*11). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento, fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*12).
(*11)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3."
(*12)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
2)
Nell' sono soppressi i paragrafi 1 e 3.
3)
All’articolo 24 sono aggiunti i seguenti commi:
«3. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 10 euro per 100 chilogrammi netti di prodotto presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.
4. Il titolo è valido a decorrere dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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