Art. 14
Carni bovine
In vigore dal 9 giu 2008
Carni bovine
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è modificato come segue:
1)
All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*30). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento.
(*30)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
"
2)
Gli sono soppressi.
3)
All', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di importazioni soggette a un contingente tariffario di importazione, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
la domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 5 euro per capo per gli animali vivi e di 12 euro per 100 chilogrammi di peso netto per gli altri prodotti presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda;
b)
il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al termine del terzo mese successivo a tale data;
c)
l'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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