Art. 13
Mele
In vigore dal 9 giu 2008
Mele
L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
1)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le importazioni di mele del codice NC 0808 10 80 per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*29).
(*29)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
"
2)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione.
Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione.
Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento(CE) n. 376/2008.»
3)
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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