Art. 13

Mele

In vigore dal 9 giu 2008
Mele L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato: 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le importazioni di mele del codice NC 0808 10 80 per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*29). (*29)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.» " 2) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento(CE) n. 376/2008.» 3) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:514:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mele (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/514) — Testo vigente | Portale Normativo