Art. 9
Zucchero
In vigore dal 9 giu 2008
Zucchero
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
1)
All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di esportazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*26).
Il periodo di validità del titolo di esportazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte II, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all', paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.
(*26)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
"
2)
All', i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi.
3)
L' è sostituito dal seguente:
«
I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione.
Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all', paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.»
4)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 t, l’interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità e non può utilizzare a fini di esportazione più di un titolo rilasciato per un quantitativo non superiore a 10 t.»
5)
All’, il paragrafo 1 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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