Art. 8
Banane
In vigore dal 9 giu 2008
Banane
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue:
L' è sostituito dal seguente:
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1. Le importazioni di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*24). Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
2. Le domande di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.
3. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*25) sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008.
Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.
4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.
5. In deroga all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento è presentata entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo di validità del titolo, salvo casi di forza maggiore.
(*24)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3."
(*25)
GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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