Art. 11

Misure di attuazione

In vigore dal 11 mar 2008
Misure di attuazione 1.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2: a) che stabiliscono le definizioni delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività ( e allegato I, sezione 4, punto 2); b) che stabiliscono la definizione del periodo di riferimento (); c) che stabiliscono le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati ( e allegato I, sezione 9, punto 2); d) che stabiliscono il periodo transitorio e le deroghe alle disposizioni del presente regolamento concesse durante tale periodo (, allegato I, sezione 11, allegato II, sezione 10, allegato III, sezione 9, allegato VIII, sezione 8 e allegato IX, sezione 13); e) che stabiliscono l’elenco delle caratteristiche da trasmettere utilizzando la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea quale stabilita nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (12) (di seguito «NACE Rev. 1.1.») per il 2008 e i dettagli concernenti la produzione di risultati (allegato I, sezione 9, punto 2); f) che stabiliscono l’uso del modulo flessibile di cui all’, paragrafo 2, lettera j), e paragrafo 4; e g) che stabiliscono le procedure da seguire relativamente alle raccolte di dati ad hoc di cui all’allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, all’allegato III, sezione 3, punto 3, e all’allegato IV, sezione 3, punto 3. 2.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3: a) che aggiornano gli elenchi delle caratteristiche ed i risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite e non imponga alle unità un onere sproporzionato rispetto ai risultati previsti ( e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6, allegato IV, sezione 6); b) che stabiliscono la frequenza di elaborazione delle statistiche (); c) che stabiliscono le regole per la segnalazione dei dati contrassegnati dal codice CETO (, paragrafo 3); d) che stabiliscono il primo anno di riferimento per l’elaborazione di risultati ( e allegato I, sezione 5); e) che stabiliscono la ripartizione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza ( e allegato VIII, sezione 4, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 8, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 10); f) che aggiornano i periodi di tempo per la trasmissione dei dati (, allegato I, sezione 8, punto 1, e allegato VI, sezione 7); g) che adattano la ripartizione delle attività alle modifiche o alle revisioni della NACE e la disaggregazione dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della CPA; h) quelle adottate sulla base della valutazione degli studi pilota (, paragrafo 4); i) che modificano il limite per le popolazioni di riferimento (allegato VIII, sezione 3); e j) che stabiliscono i criteri di valutazione della qualità ( e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6 e allegato IV, sezione 6).
Storico versioni

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