Art. 6
Precisione
In vigore dal 11 mar 2008
Precisione
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.
2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l’onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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