Art. 5
Acquisizione dei dati
In vigore dal 11 mar 2008
Acquisizione dei dati
1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all’.
2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:
a)
indagini obbligatorie: le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;
b)
altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della precisione e della qualità;
c)
procedure di stima statistica nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.
3. Al fine di ridurre l’onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all’. Inoltre, per soddisfare gli obblighi di relazione del presente regolamento, si utilizzano possibilmente dati amministrativi adeguati.
4. Gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:295:oj#art-5