Art. 4
Studi pilota
In vigore dal 11 mar 2008
Studi pilota
1. La Commissione istituisce una serie di studi pilota che sono condotti dagli Stati membri su base volontaria, secondo quanto precisato negli allegati. La Commissione concede sovvenzioni alle autorità nazionali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie (9), in seguito ad un invito a presentare proposte.
2. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. La Commissione valuta i risultati degli studi pilota prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio sui risultati degli studi pilota.
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo sulla base della valutazione degli studi pilota, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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