Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 11 mar 2008
Ambito d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea quale stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 (di seguito «NACE Rev. 2»). 2.   L’ambito d’applicazione del presente regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (8), classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L’utilizzazione di unità particolari per l’elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.
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