Art. 3

Moduli

In vigore dal 11 mar 2008
Moduli 1.   Le statistiche da elaborare per i settori di cui all’ sono raggruppate in moduli. 2.   Il presente regolamento comprende i seguenti moduli: a) un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato I); b) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato II); c) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato III); d) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato IV); e) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato V); f) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato VI); g) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato VII); h) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui servizi alle imprese (allegato VIII); i) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sulla demografia delle imprese (allegato IX); j) un modulo flessibile per condurre una raccolta di dati ad hoc, specifica e circoscritta, sulle caratteristiche delle imprese. 3.   In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni: a) le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dall’ambito d’applicazione di cui all’, paragrafo 1; b) la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l’elaborazione delle statistiche, desunta dall’elenco delle unità statistiche di cui all’, paragrafo 2; c) gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori di cui all’ e i periodi di riferimento di tali caratteristiche; d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni; e) il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare; f) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità; g) il termine per la trasmissione dei risultati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento; h) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso. 4.   L’uso del modulo flessibile di cui al paragrafo 2, lettera j) è pianificato in stretta cooperazione con gli Stati membri. La Commissione decide la portata, l’elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da coprire e i requisiti di qualità secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento. La Commissione specifica inoltre la necessità di informazioni e l’impatto della raccolta di dati in termini di oneri a carico delle imprese e di costi per gli Stati membri. Per ridurre l’onere gravante sulle imprese e i costi per gli Stati membri, l’entità della raccolta di dati è limitata ad un massimo di 20 caratteristiche d’impresa o quesiti, 25 000 imprese rispondenti in tutta l’Unione europea e un’ora e mezzo in media di impegno stimato per singolo rispondente. Le raccolte di dati ad hoc includono una componente rappresentativa di Stati membri. Qualora si necessiti soltanto di risultati a livello europeo, la Commissione può definire una strategia di campionamento europeo per contenere al minimo l’onere e i costi. I costi della raccolta di dati ad hoc possono essere cofinanziati dalla Commissione mediante procedure definite.
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