Art. 7
Comparabilità
In vigore dal 11 mar 2008
Comparabilità
1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all’ e ai rispettivi allegati.
2. Per consentire l’elaborazione degli aggregati a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE Rev. 2, indicati negli allegati o determinati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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