Art. 8

Trasmissione dei risultati

In vigore dal 11 mar 2008
Trasmissione dei risultati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati di cui all’, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (10). Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati. 2.   I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che viene stabilito secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, per i moduli di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e lettera j) e che non può essere superiore a diciotto mesi. Per il modulo di cui all’, paragrafo 2, lettera i), il termine non può essere superiore a trenta mesi o a diciotto mesi, secondo quanto previsto nell’allegato IX, sezione 9. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che è fissato secondo tale procedura per i moduli di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a g) e che non può essere superiore a dieci mesi. Per il modulo di cui all’, paragrafo 2, lettera i), il termine relativo ai risultati preliminari non può essere superiore a diciotto mesi. 3.   Al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese e i costi a carico delle autorità statistiche nazionali, gli Stati membri possono contrassegnare con un codice di riconoscimento i dati da utilizzare unicamente come contributi per ottenere un totale europeo («CETO»). Eurostat non pubblica tali dati e gli Stati membri non contrassegnano con il codice di riconoscimento CETO i dati pubblicati su scala nazionale. L’uso del codice CETO dipende dal contributo dei singoli Stati membri al valore aggiunto totale prodotto dal settore delle imprese a livello dell’UE nel modo seguente: a) Germania, Francia, Italia e Regno Unito possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate non possono essere più del 15 %; b) Belgio, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo. Le celle contrassegnate non possono essere più del 25 %. Inoltre, se in uno di tali Stati membri una classe della NACE Rev. 2 o una classe d’ampiezza di un gruppo della NACE Rev. 2 rappresentano meno dello 0,1 % del settore delle imprese in detto Stato membro, anche tali dati possono essere trasmessi come dati contrassegnati dal codice CETO; c) Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di gruppo e classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate a livello di gruppo non possono essere più del 25 %. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, in ordine al riesame delle norme relative all’indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, entro il 29 aprile 2013 e, successivamente, ogni cinque anni.
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Trasmissione dei risultati (Art. 8 Regolamento (UE) 2008/295) — Testo vigente | Portale Normativo