Art. 13

Relazione

In vigore dal 11 mar 2008
Relazione 1.   La Commissione, entro il 29 aprile 2011 e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull’onere che grava sulle imprese. 2.   Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.
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